201911.01
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OBBLIGO FORMATIVO (ARTT. 15, 70 c. 6 CDF) – MANCATO CONSEGUIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI – SUSSISTENZA DELL’ILLECITO DISCIPLINARE – DOVERE DI COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI FORENSI (ART. 71 CDF) – DIFETTO DI RISCONTRO DA PARTE DELL’ISCRITTO – SUSSISTENZA DI AUTONOMO ILLECITO DISCIPLINARE (ART. 71 c. 2 CDF)

Costituisce dovere dell’avvocato quello della formazione e dell’aggiornamento professionale, secondo quanto previsto dall’art. 11 LPF e con le modalità di cui al Regolamento CNF n. 6/2014 (Regolamento per la formazione continua). Come reiteratamente affermato dal CNF “l’obbligo di formazione continua è posto a tutela della collettività, al migliore esercizio della professione nell’interesse del cliente e dell’amministrazione della giustizia e sussiste per il solo fatto dell’iscrizione all’albo”.
L’accertato mancato conseguimento, da parte dell’iscritto, dei crediti formativi previsti per il triennio (di cui all’art. 12, comma 3 Reg. CNF n. 6/2014) costituisce violazione del combinato disposto degli artt. 15 e 70, c. 6 CDF.
Ulteriore e diverso obbligo gravante sull’avvocato è quello, ex art. 71, c. 2 CDF, di non lasciare prive di riscontro eventuali richieste, provenienti dalle Istituzioni forensi, di chiarimenti, notizie o adempimenti. La mancata sollecita risposta (eventualmente anche negativa) dell’iscritto costituisce autonomo illecito disciplinare.
Nel caso di specie l’incolpata non aveva conseguito alcun credito nell’arco del triennio formativo e non aveva mai fornito alcun riscontro, neppure negativo, alle richieste giunte dalle Istituzioni forensi in merito al mancato adempimento degli obblighi formativi, denotando così complessivamente apatia ed indifferenza sia a tali ultimi obblighi sia ai rapporti con le Istituzioni forensi; è stata ritenuta congrua, per le violazioni deontologiche accertate, l’irrogazione della sanzione della censura.